Riposo giornaliero
I riposi giornalieri spettano entro il 1° anno di vita del figlio.
Misura: 2 ore con un orario giornaliero di almeno 6 ore lavorative, 1 ora con un orario giornaliero inferiore a 6 ore lavorative.
Diritto della madre: dopo il congedo per maternità (anche durante il congedo parentale del padre).
Diritto del padre: in alternativa alla madre lavoratrice, nel caso in cui lei non usufruisca del periodo di riposo oppure quando il padre ha l’affidamento esclusivo del figlio.
Il padre non ne ha diritto se la madre lavoratrice si trova in maternità, in congedo parentale oppure in aspettativa per prole (tranne in caso di parto plurimo).
Parto plurimo:
I periodi di riposo vengono raddoppiati. Il padre può eventualmente usufruire delle ulteriori ore giornaliere (2 di 4 oppure 1 di 2) subito dopo il parto.
Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a dieci anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del relativo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.
Ulteriori informazioni
Il congedo parentale conta per l’anzianità di servizio e per la progressione economica, è utile per il congedo ordinario e la 13ma mensilità.
Non è compatibile con la prestazione di ore straordinarie.
Normativa
- d.lgs. nr. 151 del 26.03.2001
- CCI del 12.02.2008 articolo 46
- Circolare del Direttore generale n.11 del 16.05.2012
Documentazione necessaria
Contatti
Jlenia Bernardello
Personale delle scuole
Ilse Frasnelli
Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione
Nadia Bertoldi
Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione
Ruth Großgasteiger
Personale amministrativo (non scuole)
Michela Tagliari
Personale amministrativo (non scuole)
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Ultimo aggiornamento: 11/08/2025