Lavoro a tempo parziale (part time)
Qui troverà informazioni sull'orario di lavoro a tempo parziale per le diverse categorie lavorative.
Categorie lavorative
Può lavorare 19, 23, 28 oppure 33 ore alla settimana.
Nel rispetto delle esigenze di servizio, delle fasce flessibili ed obbligatorie e delle Sue eventuali esigenze particolari, il lavoro a tempo parziale può essere articolato in senso orizzontale, verticale o misto. L’orario individuale è da determinarsi per iscritto dal superiore competente previo confronto con il personale interessato.
Ci sono orari a tempo parziale fissi e flessibili.
Negli orari fissi sono già programmate le giornate della settimana in cui si lavora l'intera giornata o mezza giornata o in cui si lavora. Questi orari fissi esistono per 19 e per 28 ore settimanali.
Gli orari flessibili invece non hanno già programmate le giornate in cui si lavora. Con questi orari è possibile cambiare anche più volte l'articolazione dell'orario. L'articolazione delle ore settimanali dovete concordarla per iscritto insieme al superiore. Questi orari flessibili esistono per 19, 23, 28 e per 33 ore settimanali.
- Con 19 ore settimanali il teorico giornaliero è di 3,48 ore
- Con 23 ore settimanali il teorico giornaliero è di 4,36 ore
- Con 28 ore settimanali il teorico giornaliero è di 5,36 ore
- Con 33 ore settimanali il teorico giornaliero è di 6,36 ore
Modulo di richiesta di lavoro a tempo parziale
Misura del lavoro a tempo parziale
- un orario di lavoro settimanale di 19 ore
- un orario di lavoro settimanale di 23 ore
- un orario di lavoro settimanale di 28 ore
- un orario di lavoro settimanale di 33 ore
- un particolare orario di lavoro settimanale per la copertura di posti a tempo parziale già predeterminati per esigenze organizzative del rispettivo servizio.
Nel rispetto delle esigenze di servizio, delle fasce orarie e delle Sue eventuali esigenze particolari, il lavoro a tempo parziale può essere articolato in senso orizzontale, verticale o misto. L’orario individuale è determinato per iscritto dal superiore competente previo confronto con il personale interessato e può essere modificato in base a cambiamenti delle necessità di servizio.
Qualora l’esigenza di un posto configuri un orario diverso dalle suddette forme di lavoro a tempo parziale, lo stesso viene personalizzato in base all’esigenza accertata.
Almeno 30% dell’incarico a tempo pieno e cioè
- 20/20 ore settimanali medie
- 22/22 ore settimanali medie
- 26/26 ore settimanali medie
- 38/38 ore settimanali medie (educatore/ educatrice sociale)
Le domande per ottenere il rapporto di lavoro a tempo parziale sono da presentare entro il 28 febbraio per l’anno scolastico successivo presso le ripartizioni competenti.
Questo vale sia per il lavoro a tempo parziale sia per le domande di revoca del tempo parziale.
La retribuzione avviene in proporzione delle ore effettivamente svolte.
Almeno 30 % dell'incarico a tempo pieno e cioè:
- 24/24 (insegnamento teorico)
Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio per un rapporto di lavoro a tempo parziale per l'anno scolastico successivo presso le ripartizioni competenti. Questo vale anche per le domande di revoca del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La retribuzione avviene in proporzione delle ore effettivamente svolte.
Il lavoro a tempo parziale del personale delle scuole dell`infanzia è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
- Contratto collettivo 24 novembre 2009 (Link esterno - Lexbrowser)
- Contratto di comparto 19 luglio 2016 (Link esterno - Lexbrowser)
- Delibera 8 febbraio 2022, n. 83 (Link esterno - Lexbrowser)
Ai sensi dell’art. 2 del Contratto di comparto per le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione del 11.06.2019 l’orario di lavoro contrattuale delle collaboratrici e dei collaboratori all’integrazione ammonta a 38 ore settimanali nel caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Nell’ambito dell’orario di lavoro deve essere prestata durante il periodo didattico l’attività formativa e di sostegno con le alunne e gli alunni nella misura di 31 ore settimanali, per la quale si applica in proporzione all’attività amministrativa un coefficiente di 1,22. La preparazione e conclusione individuale delle attività formative e di sostegno sono compiti con-nessi con il profilo professionale e devono essere garantite in ogni caso.
Un incarico con un orario di lavoro settimanale inferiore alle 38 ore è un rapporto di lavoro a tempo parziale. Le ore da prestare riservate al lavoro diretto con i bambini o alunni e alla programmazione, preparazione e formazione professionale sono calcolate in proporzione.
La direzione delle strutture scolastiche ed educative determina l’orario del collaboratore o della collaboratrice all’integrazione in base ai bisogni del bambino con disabilità e, per quanto possibile, anche in base ai bisogni del collaboratore o della collaboratrice all’integrazione.
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Ultimo aggiornamento: 01/07/2025