Riconoscimento dell'esperienza professionale
L'articolo 78 contiene una disposizione che prevede la possibilità, a discrezione dell'amministrazione, di riconoscere la specifica esperienza professionale. Si tratta di una norma per situazioni straordinarie, cioè per situazioni dove l'amministrazione difficilmente trova dipendenti idonei. Lo scopo della norma è quello di attrarre nel settore pubblico, professionalità che altrimenti non prenderebbero in considerazione tale eventualità.
CCI del 12.02.2008, art 78 e delibera della GP 1096 del 19.12.2025: "In sede di assunzione in servizio i singoli enti possono attribuire al personale in possesso di una esperienza professionale già acquisita per il settore di attività in cui viene impiegato, attribuendo nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento un trattamento economico per classi e scatti corrispondente all'esperienza professionale acquisita. A tali fini l'aspirante può essere sottoposto, su sua richiesta, da presentare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ad una verifica specifica al fine di poter dimostrare il possesso dell'esperienza professionale adeguatamente documentata. Al termine del periodo di prova l'amministrazione determina la definitiva posizione economica dell'aspirante tenuto conto della comprovata esperienza professionale."
- La richiesta può essere presentata in sede di prima assunzione all'impiego provinciale; ciò si applica anche in caso di assunzioni a tempo determinato di breve periodo.
- La richiesta dell'esperienza professionale deve essere presentata entro 30 giorni dalla firma del contratto di lavoro individuale o, comunque, entro il periodo di prova, affinché il valore aggiunto correlato all'esperienza professionale possa essere verificato durante il periodo di prova;
- quando è decorso il termine del periodo di prova;
- quando l'esperienza professionale non è pertinente al settore lavorativo previsto;
- quando il richiedente ha già fatto uso di tale disposizione. Coloro che sono stati assunti presso l'amministrazione provinciale in diversi profili professionali, possono in caso di successiva nuova ammissione in altro profilo professionale, chiedere il riconoscimento dell'esperienza professionale non presa in considerazione in sede di prima assunzione;
- tirocini e stage non vengono a tal fine considerati come esperienza lavorativa;
- le assunte e gli assunti antecedenti l'entrata in vigore del CCI del 12.02.2008 che non hanno presentato richiesta di riconoscimento di uno stipendio individuale sulla base dell'esperienza professionale, non potranno più farla valere;
- sono prese in considerazione solo le esperienze professionali attinenti a un rapporto di lavoro nella misura minima del 50% (19 o 20 ore settimanali);
- in caso di chiamata diretta di personale insegnante, il riconoscimento viene concesso solamente se il personale in questione risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da graduatoria.
- il criterio principale per il riconoscimento dell’esperienza professionale è l’attinenza della stessa per l’ambito di attività nel quale la nuova collaboratrice/il nuovo collaboratore è impiegato concretamente presso l’Amministrazione provinciale;
- la corrispondenza delle attività svolte prima dell’assunzione nel servizio provinciale con i compiti e le attività svolte presso l’Amministrazione Provinciale varia da caso a caso. Per questo motivo è stata stabilita la seguente suddivisione percentuale:
- corrispondenza in pieno 100%
- corrispondenza in gran parte 75 %
- corrispondenza parziale 50%
- corrispondenza minima 25%
- nessuna corrispondenza 0%
- il riconoscimento viene concesso in anni e non in singoli mesi. In caso di anni dispari, come ad esempio 9 anni e 10 mesi, si arrotonda per difetto a 9 anni;
- il riconoscimento può essere concesso solamente a fronte di almeno 2 anni di esperienza lavorativa attinente;
- possono essere riconosciuti massimo 20 anni di esperienza professionale (pari a 10 classi/scatti).
Al più tardi 30 giorni dopo l’assolvimento del periodo di prova il diretto/la diretta superiore esegue la valutazione dell’esperienza professionale del/della richiedente. Tenendo conto della verifica e della valutazione dell’esperienza professionale eseguita dalla/dal diretto superiore e nel rispetto dei seguenti criteri, la Ripartizione Personale determina l’inquadramento economico definitivo. La maggiorazione dello stipendio individuale mediante classi e scatti sulla base dell'esperienza professionale, viene concessa con effetto dall'inizio del rapporto di lavoro.
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Ultimo aggiornamento: 21/01/2026